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LA STORIA DEL DON BURGAZZI
PREMESSA
PREMESSA
La scuola materna è nata come espressione di una attiva attenzione alla gioventù e per aprire le porte delle famiglie ad una socialità nuova. La scuola dell’infanzia ha adottato inoltre uno stile di accoglienza globale nei confronti di qualsiasi bambino e della sua famiglia. L ‘azione educativa si ispira al sistema preventivo di San Giovanni Bosco, caratterizzato da ragione, religione e amorevolezza nello stile dell’animazione. Tale metodo: - valorizza e promuove la cultura della vita - crea un ambiente sereno in cui ognuno si sente amato,riconosciuto,rispettato - privilegia la relazione educativa personale - favorisce il protagonismo del bambino e la vita di gruppo - valorizza tutte le dimensioni della persona: affettiva, emotiva, sociale, cognitiva, creativa, religiosa e offre percorsi formativi per il loro sviluppo; - promuove esperienze positive che rafforzino la presa di coscienza di sé e una visione realistica e ottimistica della vita. Il ruolo fondamentale delle educatrici è quello di suscitare, accompagnare promuovere una formazione integrale del bambino dando concretezza ai valori di riferimento mediante una proposta educativa elaborata annualmente in modo attento,elaborando percorsi operativi con l’indicazione di aree sperimentali,pluridisciplinari,di laboratorio e attività di intersezione.
Ad oggi l’asilo
Burgazzi, diretto da Suor Maria Rubini, ospita 115 bambini,
integrando il lavoro costante dei genitori nei confronti del bambino
secondo i principi ispirati alla concezione cristiana della vita.
PREAMBOLO STORICO
La maggior parte di loro viveva nei cortili delle cascine del contado mentre all’interno del borgo viveva soprattutto per strada. L’unica iniziativa sociale a favore dell’infanzia era quella di Don Pietro Burgazzi parroco in Carpaneto che aveva in affitto una stanza presso il palazzo comunale, dove svolgeva tutta l’attivita’ ricreativa e didattica per i bambini in eta’ prescolare con la finalità di “infondere nei fanciulli l’amore alla famiglia, alla patria ed alla religione cattolica”. Numerose sono in quegli anni le lettere e le richieste di aiuto che il parroco invia alle autorita’ chiedendo aiuto e sostegno. Nel 1921 don Burgazzi acquista un terreno con annessa una vecchia casa al di la’ della circonvallazione del paese per destinarla alla costruzione di un nuovo asilo che rispondesse alle mutate esigenze sociali, perchè ai bambini di strada si erano aggiunti gli orfani di guerra. Il 7 novembre 1923 si forma il “comitato pro asilo” con lo scopo di reperire i soldi per la costruzione di una giardino per l’infanzia. Il 24 maggio 1925 viene ufficialmente inaugurato il nuovo asilo con un concorso ginnico aperto a tutti gli scolari. In data 7 marzo 1929 vengono messe in liberta’ le suore del Buon Pastore ordine religioso piacentino che fino ad allora aveva gestito la scuola materna. In data 24 giugno 1929 il comitato pro asilo raggiunge un’accordo con le suore salesiane “Figlie di Maria Ausiliatrice” La costruzione ed il pieno funzionamento dell’asilo erano costati lire 310.420 di cui lire 162.329 raccolte attraverso le offerte, lire 28.091 elargizioni straordinarie e lire 120.000 con una cambiale a firma dei maggiorenti del paese rilasciata dalla Banca Agricola Commerciale Piacentina scontata al tasso di favore del 7 per cento. Nel 1929 muore Don Pietro Burgazzi e la scuola materna viene dedicata a lui quale fondatore dell’istituto. Il 2 ottobre 1930 i nipoti di don Pietro Burgazzi lasciano in eredita’ al comune di Carpaneto l’area dove era stato edificato l’asilo. Con regio decreto del 03/10/1940 l’asilo di Carpaneto viene eretto in ente morale.
Nei decenni
successivi l’ente “Asilo Burgazzi” e’ stato prima iscritto all’ECA,
poi ente autonomo ed attualmente IPAB, ma sempre convenzionato con
le suore “Figlie di Maria Ausiliatrice” e in convenzione periodica
di collaborazione e di contribuzione con il Comune di Carpaneto
Piacentino.
Art. 1 E’ costituita una associazione denominata “Scuola Materna Don Burgazzi”, in continuità con L’Asilo Infantile sorto per iniziativa di Don Pietro Burgazzi come ricordato nel preambolo storico, poi eretto in ente morale con il R.D. del 3/10/1940, successivamente trasformato in IPAB. L’associazione ha sede in Carpaneto Piacentino, Via G. Rossi n. 22. L’edificio e l’area circostante sono di proprietà del Comune di Carpaneto Piacentino, con il quale sarà stipulato un contratto di comodato.
Art. 2 L’associazione persegue, con totale esclusione di ogni fine di lucro, l’educazione civile, morale e religiosa dei bambini ospiti, orientando la propria attività alla formazione integrale della personalità del minore, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. Per il raggiungimento degli scopi sopra citati, l’associazione si avvale della collaborazione dell’Istituto “Figlie di Maria Ausiliatrice” mediante apposita convenzione.
Art. 3 L’associazione accoglie tutti i bambini del Comune di Carpaneto e, nei limiti delle disponibilità, dei comuni limitrofi, aventi età inferiore a quella scolare primaria, senza distinzione di sesso, razza e religione, con particolare attenzione verso i più bisognosi, con svantaggio culturale o disabili, garantendo a tutti parità di trattamento, nei limiti delle proprie disponibilità e delle strutture di cui dispone. All’atto dell’iscrizione i bambini devono aver ottemperato agli obblighi di prevenzione igienico-sanitaria previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 4 Il patrimonio dell’associazione è costituito da: - beni strumentali per le attività educative e la convivenza dei bambini, - fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio, - donazioni, legati, lasciti.
Art. 5 Tutte le risorse dell’associazione sono destinate, direttamente o indirettamente, alle finalità istituzionali. Per la realizzazione delle proprie finalità l’associazione si avvale: - delle quote associative, - delle rette corrisposte dalle famiglie dei bambini, - delle erogazioni e contributi di cittadini, dello Stato, della Regione, del Comune, di enti ed associazioni, nonché delle raccolte pubbliche di fondi
Sono organi dell’associazione: - l’Assemblea dei Soci, - il Comitato di Gestione, - il Presidente.
Art. 7 L’assemblea è costituita dai soci: - genitori dei bambini iscritti alla scuola materna, ogni nucleo famigliare esprime un solo voto, - soggetti privati o pubblici che si impegnano a corrispondere una quota annuale e ad offrire in favore dell’associazione altre prestazioni di natura volontaria che siano loro richieste e dai membri del Comitato di Gestione. L’assemblea è convocata dal Comitato di Gestione almeno una volta all’anno, mediante affissione all’albo dell’associazione, almeno cinque giorni prima, di un avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno.
Art. 8 L’Assemblea definisce gli obiettivi e gli indirizzi programmatici dell’associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea delibera sulle seguenti materie: - elezione di n. 2 componenti del Comitato di Gestione, - approvazione del conto consuntivo, - approvazione dei regolamenti, - approvazione delle modifiche dello Statuto (con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto), - scioglimento dell’associazione (con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato di Gestione non hanno diritto di voto.
Art. 9 Sono membri di diritto: - il parroco pro-tempore della parrocchia di Carpaneto Piacentino o un suo delegato, - tre rappresentanti nominati dal Comune di Carpaneto Piacentino, - la Coordinatrice didattica della scuola materna, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona. Sono membri eletti: - due rappresentanti dell’Assemblea dei Soci. I membri del Comitato di Gestione durano in carica 3 anni, sono rieleggibili ed operano a titolo gratuito salvo il rimborso delle sole spese sostenute per le necessità dell’istituzione. I membri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Comitato; l’iniziativa spetta al Presidente o, se si tratta di lui, al Vice-Presidente. Ove uno dei membri del Comitato cessi dalla funzione si provvede alla sua sostituzione da parte dei soggetti o delle autorità che detengono il potere di nomina o la facoltà di elezione. Il mandato del membro subentrato dura sino al momento in cui sarebbe ordinariamente scaduto l’incarico del componente sostituito.
Art. 10 Il Comitato di Gestione è l’organo di governo dell’associazione. In particolare, a maggioranza dei voti, delibera sulle seguenti materie: - elezione del Presidente e del Vice-Presidente, - proposte di modifiche dello Statuto, - proposte di adozione dei regolamenti, - proposta del conto consuntivo, - adozione delle convenzioni necessarie per la gestione dell’attività dell’associazione, - scelta del personale educativo ed ausiliario, che può essere religioso o laico di ineccepibile moralità e di spiccato orientamento cristiano, - impegno e liquidazione delle spese, - alienazioni, acquisti e accettazione delle donazioni e dei legati, - determinazione delle quote associative - determinazione delle rette per i bambini iscritti alla scuola, - proposta dell’associazione o dell’ente a cui devolvere i beni in caso di estinzione, - in generale, tutti gli atti di amministrazione che la legge e lo Statuto non riservino all’Assemblea o al Presidente. Il Comitato di Gestione redige il registro dei soci e lo aggiorna annualmente
Art. 11 Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta scritta di almeno tre componenti. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato dal Presidente telefonicamente, con un preavviso di almeno 24 ore. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. I verbali delle deliberazioni del Comitato sono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente.
Art. 12 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente: - convocare le riunioni del Comitato, - convocare e presiedere l’Assemblea, - curare l’esecuzione delle delibere, - nominare il personale previa delibera del Comitato, - stipulare convenzioni con altri enti previa delibera del Comitato, - prendere, in caso d’urgenza, i provvedimenti richiesti dalle necessità chiedendone ratifica nella prima riunione del Comitato di Gestione, - assolvere normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono assolte dal Vice-Presidente.
Art. 13 L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. L’associazione approva, entro il mese di aprile, il conto consuntivo relativo all’anno precedente. Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea (art.8), bilancio e relazione verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che intendono consultarli.
Art. 14 La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’associazione deve essere approvato dall’assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le medesime regole devono essere nominati i liquidatori. La devoluzione del patrimonio, su decisione dell’assemblea, sarà effettuata ad altra associazione o ente con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 L’attività dell’Associazione avrà inizio dalla data di iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private. Entro sei mesi dall’inizio dell’attività della associazione verrà riunita la prima assemblea dei soci per gli adempimenti e le deliberazioni previste negli articoli precedenti.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si
intendono applicabili gli articoli del Codice Civile e le norme di
legge vigenti in materia di associazioni.
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